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Sub Emendamento n. 0.4.156.3 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 10/02/20

  Dopo il comma 3-bis aggiungere i seguenti:
  3-ter. Al comma 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono soppresse le parole: «da adottare ai sensi del comma 779,» e le parole: «l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «le aliquote massime pari allo 0,6 per cento di cui al comma 748, allo 0,25 per cento di cui al comma 751 e all'1,06 per cento di cui ai commi 753 e 754 sino, rispettivamente, allo 0,68 per cento, allo 0,33 per cento e all'1,14 per cento».
  3-quater. All'articolo 1, comma 786, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sostituire le parole: «numero 4)» con le seguenti parole: «numero 3)».

  Conseguentemente, al comma 788 del medesimo articolo 1, sostituire le parole: numeri 1), 2) e 3) con le seguenti parole: numeri 1), 2) e 4).