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Sub Emendamento n. 0.1.125.6 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 10/02/20

  Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:
  10-ter. Sono nulle le clausole previste da bandi o selezioni delle pubbliche amministrazioni, relative a servizi professionali, qualora prevedano la gratuità della prestazione professionale o corrispettivi dal valore simbolico e non proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione. In tali casi il compenso del professionista è determinato dal giudice tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e per i professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, tenendo conto dei parametri definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.