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Articolo aggiuntivo n. 2.011 al ddl C.924 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 23/07/18

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche e integrazioni alla disciplina delle prestazioni occasionali).

  1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis. Per le attività emergenziali svolte dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 7, lettera b), non si applica il limite di importo di cui al comma 1, lettera b). Fermi restando gli altri limiti e vincoli previsti dal presente articolo, esclusivamente per le attività connesse alle esigenze temporanee o eccezionali previste dal comma 7, agli enti senza scopo di lucro non si applica la disposizione di cui al comma 14, lettera a).».