Articolo aggiuntivo n. 19.05 al ddl C.982 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 29/01/20

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Banca dati unica zootecnica)

  1. Al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, il comma 5 è sostituito dal seguente:
  5. I dati di cui ai commi 1 e 3 sono registrati, organizzati, conservati e divulgati, secondo le regole stabilite dal Comitato nazionale zootecnico, anche con riguardo alla compatibilità delle modalità di registrazione e validazione dei dati, nella Banca dati unica zootecnica a livello nazionale, la quale è realizzata e gestita, anche tramite meccanismi di cooperazione applicativa, dalla Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) del Ministero della Salute che garantisce l'accessibilità ai soggetti interessati ed autorizzati dal Comitato nazionale zootecnico, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.;
   b) all'articolo 5, comma 1, le parole: «le linee guida di natura tecnica per la valutazione ed il corretto svolgimento dei programmi genetici ed è individuato il soggetto presso il quale è allocata la Banca dati unica zootecnica» sono sostituite dalle seguenti: «le linee guida di natura tecnica per le modalità di presentazione, valutazione e svolgimento dei programmi genetici nonché le modalità di istituzione ed allocazione della Banca dati unica zootecnica presso la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) del Ministero della Salute».