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Articolo aggiuntivo n. 18.01 al ddl C.982 in riferimento all'articolo 18.
  • status: Approvato (Id. em. 18.05)

testo emendamento del 29/01/20

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Contratti di filiera per i comparti di mais e grano duro)

  1. Il fondo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con la legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160, è rifinanziato anche per gli anni 2020, 2021 e 2022 con una dotazione di 30 milioni per ciascun anno.
  2. Tali risorse sono utilizzate per erogare un pagamento ad ettaro per le superfici coltivate a grano duro e mais e incluse in un contratto di filiera pluriennale, di durata minimo triennale, finalizzato a favorire la collaborazione e l'integrazione tra i produttori agricoli e le imprese di trasformazione dei due comparti, sottoscritto dai produttori di grano duro e mais, singoli o associati, e altri soggetti delle fasi di trasformazione e commercializzazione.
  3. Le risorse sono ripartite equamente tra i due comparti.
  4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dalla normativa europea in materia di aiuti di stato nel settore agricolo.
  5. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, i criteri e le modalità di ripartizione ed utilizzo delle risorse del Fondo.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

nuova formulazione del 09/07/20

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Contratti di filiera per i comparti di mais e grano duro)

  1. Il fondo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con la legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160, è rifinanziato anche per gli anni 2020, 2021 e 2022 con una dotazione di ulteriori 15 milioni per ciascun anno.
  2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 507 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è rifinanziato anche per gli anni 2020, 2021 e 2022 con una dotazione di ulteriori 15 milioni per ciascun anno.
  3. Tali risorse sono utilizzate in base ai decreti attuativi dei fondi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo per erogare un pagamento ad ettaro per le superfici coltivate a grano duro e mais e incluse in un contratto di filiera pluriennale, di durata minimo triennale, finalizzato a favorire la collaborazione e l'integrazione tra i produttori agricoli e le imprese di trasformazione dei due comparti, sottoscritto dai produttori di grano duro e mais, singoli o associati, e altri soggetti delle fasi di trasformazione e commercializzazione.
  4. Agli oneri derivanti dai commi e 2 pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.