Proposta di modifica n. 1.98 al ddl C.893 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 09/10/18

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «Art. 518-quinquies», aggiungere il seguente:
  Art. 518-quinquies-bis.(Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali). – Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera; in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire la lecita provenienza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.