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Proposta di modifica n. 1.11 al ddl C.893 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 09/10/18

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «Art. 518-quinquies», aggiungere il seguente:
  Art. 518-quinquies.1. – (Autoriciclaggio di beni culturali). – Chiunque avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, Imprenditoriali o speculative, beni culturali provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa è punito con la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000.
  Se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, la pena è della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 3.000 a euro 15.000.
  La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività professionale.
  La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni culturali provenienti dal delitto.
  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

nuova formulazione del 09/10/18

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «Art. 518-quinquies» aggiungere il seguente: «Art. 518-quinquies. (Autoriciclaggio di beni culturali). – Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, beni culturali provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la pena della reclusione da tre a dieci anni.
  Se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, si applica la pena della reclusione da due a quattro anni.
  La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di una attività professionale.
  La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni culturali provenienti dal delitto.
  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.