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Articolo aggiuntivo n. 15.051 al ddl C.982 in riferimento all'articolo 15.

testo emendamento del 29/01/20

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102)

  All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 dopo le parole: «le produzioni zootecniche» è aggiunto il seguente periodo: «Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso».