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Articolo aggiuntivo n. 15.039 al ddl C.982 in riferimento all'articolo 15.

testo emendamento del 29/01/20

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di cessione volontaria nei casi di espropriazione per l'imprenditore agricolo professionale)

  1. Al comma 1 dell'articolo 42 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: «direttamente coltivata», sono sostituite dalle seguenti: «coltivata o condotta».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.