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Articolo aggiuntivo n. 2.010 al ddl C.924 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 23/07/18

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche e integrazioni alla disciplina delle prestazioni occasionali).

  1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
  «7-bis. I comuni e le associazioni o cooperative, incaricate dagli stessi, di organizzare attività ludiche per l'infanzia o per l'assistenza agli anziani, possono ricorrere alle prestazioni di cui al presente articolo per compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro.».