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Articolo aggiuntivo n. 12.05 al ddl C.982 in riferimento all'articolo 12.
  • status: Approvato (Id. em. 12.07, 12.08, 12.09, 12.010, 12.06)

testo emendamento del 29/01/20

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Credito d'imposta per l'ammodernamento macchine agricole e forestali)

  1. Al fine di promuovere il processo di rinnovamento del parco macchine agricole e forestali esistente contribuendo alla riduzione degli impatti ambientali, alla tutela della salute dei lavoratori e alla sicurezza sul lavoro, nonché alla diffusione dell'agricoltura di precisione, una quota del Fondo Green new deal di cui al comma 85 dell'articolo 1 della legge 267 dicembre 2019, n. 160, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2023 è vincolata all'erogazione credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione del bene l'aliquota determinata base al periodo di utilizzo del bene, in ogni caso non inferiore a 5 anni, moltiplicato per 0,4, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
  2. Accedono alla misura di cui al comma 1 le imprese agricole, ivi comprese quelle che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e le imprese agromeccaniche operanti nel settore nella filiera del contoterzismo.
  3. Le modalità di gestione ed erogazione del Fondo, nonché l'individuazione delle caratteristiche tecniche, ivi comprese quelle relative alla riduzione degli impatti ambientali, del parco macchine finanziabile sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sentite le associazioni della filiera costruttiva e di quelle del comparto agricolo e agromeccanico, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Nel medesimo decreto sono individuate le possibilità di cumulo dei sostegni del Fondo di cui al comma 1 con quelli previsti da altre norme regionali o dell'Unione europea.

nuova formulazione del 09/07/20

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Delega al Governo in materia di rinnovamento sostenibile macchine agricole)

  Al fine di favorire la sicurezza sul lavoro agricolo, di contribuire alla sicurezza dei lavoratori e di promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo orientato all'introduzione di un sistema di incentivi per agevolare il processo di rinnovamento del parco macchine esistente attraverso l'acquisto di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale da parte di imprenditori agricoli.