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Articolo aggiuntivo n. 11.089 al ddl C.982 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Approvato (Id. em. 11.031)

testo emendamento del 29/01/20

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Classificazione catastale fabbricati rurali)

  1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali.».
  2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 5,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.