presentato il 29/01/2020 in XIII Agricoltura della Camera da Sara MORETTO (IV) e altri
status: Id. em. 11.078
testo emendamento del 29/01/20
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Semplificazione piante officinali)
Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 1, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto, e riservate, oltre ai farmacisti, a coloro che sono in possesso del titolo di erborista conseguito ai sensi della normativa vigente, le preparazioni relative alle piante officinali successive alla prima trasformazione, comprese le preparazioni preconfezionate ad uso alimentare conformi alla legislazione alimentare.»;
2) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «degli importatori e dei trasformatori di piante officinali,», sono aggiunte le seguenti: «delle unioni e delle federazioni di produzione, trasformazione, commercio e distribuzione delle piante officinali,».