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Articolo aggiuntivo n. 10.01 al ddl C.982 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Approvato (Id. em. 10.02)

testo emendamento del 29/01/20

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)

  1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività al settore meccanico agrario, si avvale dell'assistenza tecnica dell'Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola (ENAMA), associazione riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, priva di scopo di lucro, di cui lo stesso Ministero è componente di diritto, congiuntamente alle Regioni ed al CREA. In particolare rientrano nell'attività di assistenza tecnica:
   a) il coordinamento e il controllo delle operazioni di certificazione OCSE delle macchine agricole e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia;
   b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 gennaio 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 35 del 12 febbraio 2014;
   c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli Enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle correnti disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali.

nuova formulazione del 09/07/20

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)

  1. Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, può avvalersi dell'assistenza tecnica di Enama (Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola).
  2. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica:
   a) il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia;
   b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014;
   c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli Enti di ricerca vigilati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

  2. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle correnti disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali.