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Proposta di modifica n. 9.5 al ddl C.982 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 29/01/20

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  1-bis. Le disposizioni degli articoli 83, comma 1 e comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si applicano limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei e nazionali per importi non superiori a 150.000 euro.