Proposta di modifica n. 9.9 al ddl C.982 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 29/01/20

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  1-bis. L'informazione antimafia è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni demaniali. Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente.