presentato il 29/01/2020 in XIII Agricoltura della Camera da Manfred SCHULLIAN (Misto) e altri 3 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato (Id. em. 6.1, 6.6, 6.5, 6.3)
testo emendamento del 29/01/20
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Ad eccezione dei casi in cui le Regioni o le Province autonome abbiano provveduto a stabilire una quota minima di almeno il 75 per cento per i prodotti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), della legge 20 febbraio 2006, n. 96, per i prodotti agricoli ed agroalimentari, nonché per gli alimenti o per i loro ingrediente primario, somministrati nell'esercizio delle attività agrituristiche di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, è fatto obbligo che ne sia assicurata l'evidenza dell'indicazione del luogo di produzione, espressa con modalità idonee a rendere chiare e facilmente leggibili o acquisibili da parte del consumatore le informazioni fornite.
nuova formulazione del 09/07/20
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «legge 20 febbraio 2006, n. 96» inserire le seguenti: «tenendo conto della normativa di cui al Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011»;
b) sostituire le parole: «è fatto obbligo che ne sia assicurata l'evidenza dell'indicazione» con le seguenti: «è possibile evidenziarne l'indicazione».
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.