Proposta di modifica n. 6.2 al ddl C.982 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Approvato (Id. em. 6.1, 6.6, 6.5, 6.3)

testo emendamento del 29/01/20

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Ad eccezione dei casi in cui le Regioni o le Province autonome abbiano provveduto a stabilire una quota minima di almeno il 75 per cento per i prodotti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), della legge 20 febbraio 2006, n. 96, per i prodotti agricoli ed agroalimentari, nonché per gli alimenti o per i loro ingrediente primario, somministrati nell'esercizio delle attività agrituristiche di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, è fatto obbligo che ne sia assicurata l'evidenza dell'indicazione del luogo di produzione, espressa con modalità idonee a rendere chiare e facilmente leggibili o acquisibili da parte del consumatore le informazioni fornite.

nuova formulazione del 09/07/20

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «legge 20 febbraio 2006, n. 96» inserire le seguenti: «tenendo conto della normativa di cui al Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011»;
   b) sostituire le parole: «è fatto obbligo che ne sia assicurata l'evidenza dell'indicazione» con le seguenti: «è possibile evidenziarne l'indicazione».

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.