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Articolo aggiuntivo n. 3.04 al ddl C.982 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Approvato

testo emendamento del 29/01/20

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disciplina della lombricoltura)

  1. Il Governo, nell'esercizio della potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a disciplinare l'attività di lombricoltura sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:
   a) prevedere espressamente l'equiparazione, a tutti gli effetti di legge, del lombricoltore – inteso come colui che si dedica professionalmente all'attività di allevamento di lombrichi sia per la commercializzazione degli stessi come animali vivi sia per la vendita come vermicompost – all'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile;
   b) specificare che il lombricoltore è titolato ad acquistare, in qualità di agricoltore e ai fini della relativa disciplina fiscale, ogni strumentazione meccanica, incluse le macchine agricole, e tecnologica di cui necessita per l'attività di allevamento;
   c) articolare per la lombricoltura quanto richiesto dall'articolo 32, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 (TUIR), laddove prevede che sono considerate attività agricole quelle attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali;
   d) introdurre un codice ATECO e una tabella ULA (Unità lavorative in agricoltura) specifici per l'attività in esame;
   e) definire, in allegato, un disciplinare di produzione unico che includa, tra l'altro, le modalità di stoccaggio e di lavorazione del prodotto finito;
   f) stabilire, se necessario, alcune norme specifiche per permettere che l'iscrizione nei Registri relativi, rispettivamente, ai fabbricanti dei fertilizzanti e ai prodotti stessi, di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, avvenga in tempi rapidi e certi, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo di allegare le analisi di laboratorio svolte al fine di poter comprovare il rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.