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Articolo aggiuntivo n. 3.013 al ddl C.982 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Approvato (Id. em. 3.05, 3.012, 3.014, 3.018)

testo emendamento del 29/01/20

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge n. 238 del 2016)

  1. All'articolo 31 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. La menzione »superiore« non può essere abbinata alla menzione »novello«, fatte salve le denominazioni preesistenti».

nuova formulazione del 09/07/20

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»)

  1. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 31, il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. La menzione “superiore” non può essere abbinata alla menzione “novello”, fatte salve le denominazioni preesistenti.»;
   b) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 66 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8, che rappresentino almeno il 66 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione e che, negli ultimi cinque anni, siano state certificate e imbottigliate dal 51 per cento degli operatori autorizzati che rappresentano almeno il 66 per cento della produzione certificata di quella DOC.»;
   c) all'articolo 41, il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Le attività di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 sono distinte dalle attività effettuate dagli organismi di controllo e sono svolte, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea, sotto il coordinamento dell'ICQRF e in raccordo con le regioni. L'attività di vigilanza di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 è esplicata prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari e che prodotti similari non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorità competente; i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attività di vigilanza sugli organismi di controllo né possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni.»;
   d) all'articolo 64, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 o ad ogni modo nella versione più aggiornata. Gli esistenti organismi di controlli aventi natura pubblica devono adeguarsi a tali disposizioni entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.».