Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 3.08 al ddl C.982 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 29/01/20

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge n. 238 del 2016)

  1-bis. All'articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 10 è sostituito dal seguente:
  «10. La resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP è pari o inferiore a 30 tonnellate».