Articolo aggiuntivo n. 1.010 al ddl C.982 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 29/01/20

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Agevolazioni in materia di IMU sui terreni agricoli)

  1. Le agevolazioni in materia di IMU, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, iscritti alla relativa previdenza agricola.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al comma 200, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.