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Articolo aggiuntivo n. 8.010 ai ddl C.1524 , C.1834 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 29/01/20

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.