presentato il 09/10/2018 in XIII Agricoltura della Camera da Raffaele NEVI (FI) e altri 5 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 09/10/18
Sostituirlo con il seguente:
Art. 6.
(Sanzioni amministrative pecuniarie).
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza in maniera non conforme alla presente legge i termini relativi alla definizione di prodotto a chilometro zero o di filiera corta nella vendita diretta o nell'informazione ai consumatori in modo che possa indurre in errore il consumatore sulla conformità del prodotto è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1500 euro a 5000 euro.
2. Nell'ambito del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, è istituito un apposito nucleo che svolge funzioni di prevenzione e di controllo dei prodotti disciplinati dalla presente legge.
3. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni della presente legge.».