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Proposta di modifica n. 6.7 al ddl C.183 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 09/10/18

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Sanzioni amministrative pecuniarie).

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza in maniera non conforme alla presente legge i termini relativi alla definizione di prodotto a chilometro zero o di filiera corta nella vendita diretta o nell'informazione ai consumatori in modo che possa indurre in errore il consumatore sulla conformità del prodotto è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1500 euro a 5000 euro.
  2. Nell'ambito del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, è istituito un apposito nucleo che svolge funzioni di prevenzione e di controllo dei prodotti disciplinati dalla presente legge.
  3. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni della presente legge.».