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Proposta di modifica n. 6.10 al ddl C.183 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Approvato (Id. em. 6.2, 6.5)

testo emendamento del 09/10/18

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

  1. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli e alimentari violando le disposizioni di cui all'articolo 2 o utilizzi il logo di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 2, è punito con la sanzione amministrativa punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro.