presentato il 28/01/2020 in Assemblea della Camera da Veronica GIANNONE (FI) e altri e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 28/01/20
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 612-ter. (Bullismo). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a quattro anni chiunque, con condotte sistematiche, molesta, dileggia, denigra, ingiuria, diffama, intimidisce, minaccia una persona con il fine di metterlo in ridicolo, generando un grave stato di ansia o timore psicologico tale da isolarla dal contesto sociale.
La pena è aumentata fino ad un terzo se il fatto è commesso per via telematica nonché mediante la diffusione di contenuti online.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da due o più persone o a danno di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di una donna in stato di gravidanza o con fini di discriminazione di genere.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale.
Si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».