presentato il 23/01/2020 in I Affari costituzionali della Camera da Francesca BONOMO (PD)
testo emendamento del 23/01/20
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 62-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dopo le parole: «comma 5» inserire le seguenti: «, nonché dalla presenza sulle confezioni di diciture e avvertenze esclusivamente in lingua italiana. I prodotti con diciture e avvertenze non conformi alla presente prescrizione, giacenti presso i distributori al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono dichiarati all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il 2 marzo 2020 e possono essere venduti fino al 30 aprile 2020»;
b) al comma 3 premettere le parole: «La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è assoggettata all'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 o, in alternativa, dal decreto ministeriale 29 dicembre 2014»;
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Gli esercizi commerciali che effettuano la vendita al pubblico dei prodotti di cui al comma 1, diversi da quelli autorizzati di cui al comma 3, comunicano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli le giacenze di prodotto entro il 2 marzo 2020 e possono effettuarne la vendita fino al 30 aprile 2020».