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Articolo aggiuntivo n. 42.08 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 42.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 515 è sostituito dal seguente: «La procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2020-2022, pari al 50 per cento della spesa annuale media del triennio 2017-2019 per la gestione corrente del solo settore informatico, calcolata al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa coerente con quanto stabilito dal Piano triennale di cui al comma 513 effettuata tramite Consip SpA o tramite i soggetti aggregatori, nonché tramite la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il raggiungimento dei predetti obiettivi di risparmio è valutato anche ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Sono esclusi dal predetto obiettivo di risparmio gli enti disciplinati dalla legge 8 marzo 1989, n. 88, nonché, per le prestazioni e i servizi erogati alle amministrazioni committenti, la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e la Consip SpA, nonché l'amministrazione della giustizia in relazione alle spese di investimento necessarie al completamento dell'informatizzazione del processo civile e penale negli uffici giudiziari. I risparmi derivanti dall'attuazione del presente comma sono utilizzati dalle medesime amministrazioni per investimenti in materia di innovazione tecnologica in coerenza con quanto stabilito dal Piano triennale di cui al comma 513»;
   b) al comma 517, prima delle parole «la mancata osservazione delle disposizioni dei commi da 512 a 516» sono inserite le parole: «L'acquisizione ed aggiornamento di strumenti e prodotti software che non includa l'esposizione di interfacce applicative secondo quanto stabilito nel Piano triennale di cui al comma 513 o che svolgono funzioni assimilabili alle esistenti piattaforme abilitanti nazionali stabilite nel medesimo Piano triennale e».