Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 42.010 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 42.
  • status: Inammissibile (Id. em. 42.03)

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Modifiche al decreto legislativo n. 259 del 2003)

  1. All'articolo 104, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003, dopo il numero 2.8, è aggiunto il seguente:
  «2.9) di installazione od esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato».

  2. All'articolo 33, comma 1, dell'allegato n. 25 al decreto legislativo n. 259 del 1o agosto 2003 e successive modificazioni, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
   « d) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.9) del Codice: 1) a euro 250,00 per ogni dichiarazione di utilizzo fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 2) a euro 300,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 16 fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 400.00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro 500,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 5) a euro 700,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale.».

  3. All'articolo 33, comma 1, lettera c), dell'allegato n. 25 al decreto legislativo n. 259 del 1o agosto 2003 e successive modificazioni, nei numeri 1), 2) e 3) le parole: «di tipologia diversa» sono soppresse.
  4. All'articolo 34, comma 1, dell'allegato n. 25 al decreto legislativo n. 259 del 1o agosto 2003 e successive modificazioni, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
   « d) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.9) del Codice: 1) a euro 150 fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 2) a euro 250,00 da 16 fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 350,00 da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro 450,00 da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 5) a euro 600,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale.».