Articolo aggiuntivo n. 41.016 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 41.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Garanzia dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dalla pubblica amministrazione)

  1. Al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 19-quaterdecies, il comma 3 è soppresso;
   b) dopo l'articolo 19-quaterdecies, è aggiunto il seguente:

Art. 19-quaterdecies. 1
   1. La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il rispetto del principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti, anche ove si tratti di professioni non organizzate in ordini o collegi, in esecuzione di incarichi conferiti e ne assicura, altresì, il rispetto nella fissazione dell'importo a base di gara. È in ogni caso vietato alla pubblica amministrazione prevedere nei bandi, richiedere, aggiudicare o concordare col professionista prestazioni gratuite che non rispettino i criteri di proporzionalità fissati all'articolo 1 comma 2 della presente legge.
   2. Al fine di ridurre il ricorso a ribassi eccessivi rispetto al prezzo a base di gara aventi ad oggetto prestazioni di professionisti, per l'attribuzione dei punteggi relativi al criterio del prezzo, i bandi di gara stabiliscono il divieto di fare offerte o aggiudicare incarichi per importi inferiori ai minimi stabiliti dai parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi degli stessi professionisti. In assenza di parametri ministeriali, in ogni caso il compenso deve essere equo e proporzionato all'opera prestata, tenuto anche conto dei costi sostenuti o anticipati dal professionista.
   3. Non possono essere richieste al professionista prestazioni gratuite o ulteriori rispetto a quelle a base di gara che non siano state considerate ai fini della determinazioni dell'importo a base di gara.
   4. È in ogni caso vietato prevedere nel contratto o nei bandi di gara clausole vessatorie. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
   5. Il presente articolo si applica agli incarichi affidati ed alle gare indette dopo la sua entrata in vigore.