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Articolo aggiuntivo n. 41.039 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 41.
  • status: Inammissibile (Id. em. 41.013, 41.035, 41.057, 41.064, 41.092)

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)
   All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il comma 882 è sostituito dal seguente:
  882. Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, possono essere destinati anche esclusivamente alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 112 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385 ed in generale ai fini dei servizi di riorganizzazione, integrazione, consulenza, assistenza e sviluppo operativo dei confidi stessi.