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Articolo aggiuntivo n. 41.043 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 41.
  • presentato il 23/01/2020 in I Affari costituzionali della Camera da Andrea ROSSI (PD)
  • status: Inammissibile (Id. em. 41.017, 41.020, 41.056, 41.079)

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Norme urgenti per l'efficientamento della distribuzione dell'equo compenso da parte della Società italiana Artisti ed Editori)

  1. L'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:

Art. 71-octies.

  1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per apparecchi e supporti di registrazione audio è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, attraverso le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
  2. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui al comma 1. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93.