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Articolo aggiuntivo n. 41.012 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 41.
  • status: Inammissibile (Id. em. 41.091)

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Disposizioni per le microattività domestiche alimentari aventi alto valore storico e tradizionale)
   1. Al fine di valorizzare e favorire la conoscenza, la diffusione e la conservazione dei prodotti tipici e delle ricette tradizionali locali, in attuazione del Regolamento (CE) N. 852/2004, Allegato II, Capitolo III sull'igiene dei prodotti alimentari, i comuni, in assenza di disciplina regionale, con proprio regolamento possono disciplinare i requisiti tecnici e fiscali nonché le condizioni per l'esercizio delle microattività domestiche alimentari aventi alto valore storico e tradizionale.».