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Articolo aggiuntivo n. 39.059 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 39.
  • status: Approvato (Id. em. 39.03, 39.015, 39.022, 39.034, 39.041)

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Utilizzo proventi da sanzioni al Codice della Strada)

  1. All'articolo 18, comma 3-bis, del decreto-legge n. 50 del 2017, le parole: «Per gli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2021».

nuova formulazione del 13/02/20

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

  1. All'articolo 18, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «Per gli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2022» e dopo le parole: «sicurezza stradale» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano delle aree e delle sedi stradali».