Proposta di modifica n. 39.66 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 39.
argomenti:  

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 162 del 2019 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole: «30 giugno 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite con le parole: «30 giugno 2021»;
   b) dopo le parole: «abilitati ad operare sulla piattaforma.» aggiungere le parole: «Gli enti locali che ne faranno richiesta potranno avvalersi, a partire dal 30 giugno 2020, dei servizi gratuiti resi disponibili dalla società di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018, n. 135, per garantire l'integrazione con la piattaforma.».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni e in materia di finanza locale).