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Proposta di modifica n. 39.61 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 39.
  • status: Inammissibile
argomenti:  

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. L'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito:
  «691. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni possono, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui al comma 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. In tal caso la convenzione può prevedere il versamento del tributo o della tariffa dovuti per il servizio rifiuti al soggetto gestore del servizio, in deroga alle disposizioni vigenti, limitatamente ai casi in cui il soggetto gestore del servizio sia un ente pubblico o una società in house, o un'azienda controllata da soggetti pubblici.».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni e in materia di finanza locale).