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Proposta di modifica n. 39.51 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 39.
  • status: Inammissibile
argomenti:  

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. Dopo il comma 855 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:
  «855-bis. Al fine di assicurare maggiore sostenibilità nella fase di restituzione delle anticipazioni di cui al comma 855, le somme anticipate possono essere rimborsate su apposita richiesta degli enti interessati da presentarsi a pena di decadenza entro il 15 gennaio 2020, e previo accordo dell'ente erogatore, in tre rate annuali a decorrere dal mese di giugno 2020, con interessi a carico degli enti stessi, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori. A fronte della richiesta di cui al periodo precedente, il soggetto erogatore reintegra le somme eventualmente già acquisite entro il 30 dicembre 2019 a titolo di rimborso ai sensi del comma 855. Gli enti che si avvalgono della facoltà di rimborsare le anticipazioni di liquidità in tre rate annuali cancellano l'impegno di spesa concernente il rimborso dell'anticipazione di liquidità non pagato alla fine dell'esercizio e iscrivono nel Titolo IV della spesa un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite da utilizzare secondo le modalità previste al paragrafo 3.20-bis dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011. La quota accantonata del risultato di amministrazione nel fondo di anticipazione di liquidità è applicata al bilancio anche da parte degli enti in disavanzo.».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni e per il sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali).