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Proposta di modifica n. 4.9 al ddl C.183 in riferimento all'articolo 4.
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testo emendamento del 09/10/18

  Al comma 1, sostituire le parole da: è istituito fino alla fine dell'articolo con le seguenti: sono istituiti i loghi «chilometro zero» e «filiera corta» rispettivamente per i prodotti agricoli di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b). Con lo stesso decreto sono stabilite le condizioni e le modalità di attribuzione dei loghi, le quali devono comunque garantire tracciabilità, la sicurezza alimentare e la qualità del prodotto per il quale si chiede il logo. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  2. Il logo relativo alla tipologia di prodotto in vendita, al fine di favorire il consumo responsabile e consapevole da parte del consumatore, è esposto in luogo ben visibile al consumatore nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione che forniscono i prodotti agricoli di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) ovvero, all'interno dei locali, anche della grande distribuzione, in corrispondenza dell'esposizione dei prodotti al fine di segnalarne la presenza».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Istituzione dei loghi «chilometro zero» e «filiera corta»).