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Proposta di modifica n. 35.9 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 35.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Sino alla data del 31 ottobre 2028, al fine di dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia 18 settembre 2019, in causa C-526/17 e nelle more dell'individuazione di nuove soluzioni progettuali relative al collegamento autostradale A12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia, la Società Autostrada Tirrenica s.p.a. assicura la gestione delle sole tratte autostradali aperte al traffico alla data di entrata in vigore della presente disposizione. A tal fine, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Autostrada Tirrenica s.p.a. procedono all'aggiornamento della convenzione unica stipulata in data 11 marzo 2009, assicurando le condizioni di equilibrio finanziario nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente nonché dalle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

  1-ter. L'articolo 9 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è abrogato.