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Articolo aggiuntivo n. 34.013 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 34.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.
(Disposizioni sulle concessioni portuali)

  1. Al fine di consentire uno sviluppo delle attività portuali nel rispetto delle libertà fondamentali riconosciute dal diritto dell'Unione europea, nell'articolo 18, comma 7, della legge n. 84 del 28 gennaio 1994 (Riordino della legislazione in materia portuale) il primo periodo è sostituito con il seguente: ”Una stessa impresa o più imprese appartenenti al medesimo gruppo o centro di interessi imprenditoriali possono ottenere più concessioni per l'esercizio di operazioni portuali, nello stesso porto o in porti del medesimo sistema portuale, anche per lo svolgimento, in tutto o in parte, delle stesse attività. Deve essere tuttavia assicurata un'effettiva possibilità di concorrenza nell'offerta delle operazioni portuali, da valutarsi in rapporto al mercato rilevante, all'evoluzione dei traffici e delle infrastrutture ed alte caratteristiche degli operatori titolari di concessioni.”».