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Articolo aggiuntivo n. 33.031 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 33.

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Proroga di termini in materia di ZES)

  1. L'efficacia di cui all'articolo 5 del testo del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito nella legge 3 agosto 2017, n. 123, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.», è estesa a valere sulle dichiarazioni dei redditi presentate dalle aziende nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.
  2. All'articolo 5, del testo del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.», al comma 2, il periodo: «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», è soppresso, conseguentemente al comma 2, sono aggiunte le seguenti parole: «Le disposizioni di cui al presente comma, limitatamente alle aree facenti parte del demanio marittimo che ricadono nell'ambito portuale soggetto alla competenza delle Autorità portuali o Autorità di sistema portuale, si applicano ai soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 16 della legge n. 84 del 1994».
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 25 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.