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Articolo aggiuntivo n. 33.021 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 33.
  • status: Approvato

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Monopattini elettrici)

  1. Nelle more della conclusione delle sperimentazioni avviate ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, e comunque non oltre il 30 giugno 2021, l'applicazione dell'articolo 1, comma 75, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sospesa.

nuova formulazione del 13/02/20

  Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

Art. 33-bis.
(Monopattini elettrici)

  1. Il termine di conclusione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, indicato dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2019, n. 162, è prorogato di dodici mesi. La circolazione mediante segway, hoverboard e monowheel, ovvero analoghi dispositivi di mobilità personale, è consentita, solo se sono a propulsione prevalentemente elettrica, nell'ambito della sperimentazione di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e nel rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive e delle condizioni di circolazione da esso definite.
  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 75 è sostituito dai seguenti:
  «75. Nelle more della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme susseguenti la stessa sperimentazione, sono considerati velocipedi, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 Kw, rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e caratterizzati dai componenti elencati nell'allegato 1 al medesimo decreto.
  75-bis. Chiunque circola con un monopattino a motore avente caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate dal comma 75 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 quando il monopattino ha un motore termico oppure un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 Kw.
  75-ter. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e possono circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente all'interno della medesima. I monopattini non possono superare i 25 km/h quando circolano sulla carreggiata ed i 6 km/h quando circolano sulle aree pedonali. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti o trasportati a mano. Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica in violazione delle disposizioni di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.
  75-quater. I conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta. I conducenti di età inferiore a diciotto anni hanno, altresì, l'obbligo di indossare idoneo casco protettivo. È fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992. n. 285. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 200.
  75-quinquies. Chiunque circola con un dispositivo di mobilità personale avente caratteristiche tecniche e costruttive diverse da quelle definite dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ovvero fuori dall'ambito territoriale della sperimentazione di cui al medesimo decreto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del dispositivo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 quando il dispositivo ha un motore termico oppure un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 Kw.
  75-sexies. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi da 75-bis a 75-quinquies, si applicano le disposizioni del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilità personale che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  75-septies. I servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75, anche in modalità free-floating, possono essere attivati solo con apposita delibera di Giunta comunale nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo di dispositivi messi in circolazione:
   a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;
   b) le modalità consentite di sosta per i dispositivi interessati;
   c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città».

  3. All'articolo 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Chiunque circola con un veicolo atipico per il quale non sono state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali indicate dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Si procede in ogni caso alla sua distruzione».