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Articolo aggiuntivo n. 33.017 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 33.

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, ed ai principi dell'Unione, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e dell'articolo 10-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, sono sospesi fino al 31 dicembre 2022. Sono conseguentemente abrogate tutte le disposizioni e gli effetti, anche dei termini, prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143.