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Proposta di modifica n. 33.15 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 33.
argomenti:      

testo emendamento del 23/01/20

  Apportare le seguenti modifiche:
  1. Dopo il comma 1, lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 7:
    1) al comma 2-bis, primo periodo, le parole: «in arrivo e in partenza dal nodo logistico e portuale di Genova è concesso, per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «in arrivo e in partenza dai nodi logistici e portuali dell'autorità di sistema del mar ligure occidentale è concesso, per gli anni 2018, 2019 e 2020»;
    2) al comma 2-ter, le parole: «tredici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;
    3) al comma 2-quater, le parole: «è riconosciuto al concessionario del servizio, per la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti «è riconosciuto ai concessionari dei servizi, per la durata di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

  2. Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a-bis), numero 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a-bis), numero 2, pari a euro 2.400.000 per l'anno 2020, e numero 3, pari a euro 600.000 per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del bilancio dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale.