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Articolo aggiuntivo n. 2.013 al ddl C.924 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 23/07/18

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali)
.

  1. L'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dai seguenti:
  «Art. 54-bis. – (Disciplina del lavoro occasionale. Definizione e campo di applicazione). – 1. Sono attività occasionali, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata, le attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro e siano rese entro un limite di 700 ore nel corso di un anno civile. Le attività occasionali possono essere svolte in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nell'ambito delle attività senza fine di lucro. I valori sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
  2. Per le attività di cui al comma 1 non è necessaria la stipulazione di un contratto scritto, salvo l'obbligo di registrazione su di una apposita piattaforma informatica del Ministero del lavoro, nella quale devono essere indicati a cura del datore di lavoro o committente:
   a) le generalità e il codice fiscale del committente, nonché del prestatore;
   b) il giorno o i giorni in cui si colloca la prestazione;
   c) la sua durata complessiva;
   d) la retribuzione complessiva, che non può essere inferiore a 8,00 euro orari, dovendosi intendere compresi in tale importo gli eventuali ratei di tredicesima mensilità, di indennità di ferie, altre maggiorazioni e del trattamento di fine rapporto.

  3. È vietato il ricorso al lavoro occasionale nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'utilizzo del lavoro occasionale è in ogni caso consentito per le attività di catering e per le attività formative, comprese le scuole di sci. Le disposizioni si applicano in agricoltura:
   a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
   b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

  4. È vietato il ricorso al lavoro occasionale da parte dei lavoratori che nei 6 mesi precedenti avevano un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro o committente.
  5. Il ricorso al lavoro occasionale è consentito da parte di percettori di prestazione Naspi solamente dopo il terzo mese di disoccupazione.
  Art. 54-ter – (Disciplina del rapporto) – 1. Le prestazioni occasionali di cui all'articolo 54-bis sono soggette ai limiti di orario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
  2. Il compenso pattuito deve essere accreditato dal datore di lavoro o committente con cadenza mensile mediante bonifico bancario sul conto corrente del prestatore. Il contributo per l'assicurazione pensionistica e antiinfortunistica, determinata nella misura forfettaria del 33 per cento e interamente a carico del datore di lavoro o committente, è versata all'INPS entro 16 giorni dalla fine del mese di riferimento con F24.
  3. Il compenso per le attività occasionali di cui all'articolo 54-bis è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro. È interamente compatibile e cumulabile con prestazioni di sostegno al reddito.
  4. Il datore di lavoro o committente che faccia eseguire prestazioni eccedenti rispetto a quella registrata a norma dell'articolo 54-bis, comma 1, è punito con una sanzione amministrativa in misura da 500 euro a 1.000 euro.
  5. Per le prestazioni occasionali di cui all'articolo 54-bis si applica quanto previsto in materia di libro unico del lavoro.