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Articolo aggiuntivo n. 32.08 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 32.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
  1. Ai fini della determinazione dei criteri di distribuzione dei contributi annuali destinati al finanziamento delle istituzioni scolastiche non statali del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge n. 62 del 2000, rileva la natura non commerciale dell'attività didattica svolta dalle stesse in conformità al diritto dell'Unione europea.
  2. Fatto salvo quanto disposto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia di parità scolastica l'attività didattica si ritiene svolta con modalità non commerciale se è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso.
  3. Per la verifica del rispetto di quanto disposto al comma 2 costituisce parametro di riferimento il rapporto tra il corrispettivo medio percepito dall'ente (CM) e il costo medio per studente (CMS) individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e pubblicato sul sito del Ministero dell'istruzione: l'attività didattica si ritiene svolta con modalità non commerciali se il corrispettivo medio (CM) risulta non superiore al costo medio per studente (CM).