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Proposta di modifica n. 31.1 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 31.
argomenti:  

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Ai fini della necessaria prevenzione degli incendi, del dissesto idrogeologico e del diffondersi di discariche abusive, e per la migliore sistematica manutenzione del territorio e per il ripristino di aree comunali compromesse ambientalmente, i cantieri comunali e i cantieri verdi, di cui alla normativa in materia di lavoro e difesa dell'ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, che costituiscono a tutti gli effetti progetti di prevenzione danni in attuazione di competenze e politiche regionali, hanno carattere temporaneo e pertanto le assunzioni in essi previste, per il prossimo triennio 2020-2022, non costituiscono presupposto per l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive integrazioni e modificazioni. La presente disposizione non deve comportare maggiori oneri alla finanza pubblica e si provvede nell'ambito delle disponibilità stanziate a tal fine dalla regione Sardegna, le amministrazioni comunali della Sardegna operano conseguentemente nella gestione dei predetti cantieri.».