Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 28.04 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 28.

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Disposizioni in materia di organizzazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)

  1. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 19, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  5-bis. Nelle sedi all'estero dell'Agenzia possono essere inviati, secondo criteri determinati dal Comitato di cui all'articolo 21, fino a sessanta dipendenti di cui al comma 2 e all'articolo 32, comma 4, primo periodo. Tale contingente può essere aumentato fino a novanta unità, nel limite delle risorse finanziarie effettivamente disponibili nell'ambito delle risorse assegnate;
   b) all'articolo 19, comma 6, la parola: «cento» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta»;
   c) all'articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle convenzioni di cui al presente comma può essere disposta la corresponsione di anticipazioni»;
   d) all'articolo 25, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contributi di cui al presente comma possono essere erogati in forma anticipata».

  2. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la parola: «stipulati» sono inserite le seguenti: «per la realizzazione e il monitoraggio di iniziative di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, ovvero» e le parole: «possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «o di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125 possono avere durata pari a quella del progetto».
  3. All'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «fino a 20» sono sostituite dalle seguenti parole: «fino a 29».
  4. L'articolo 9, comma 2, del decreto ministeriale 22 luglio 2015, n. 113 è abrogato.
  5. Le somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per le spese di funzionamento sono incrementate di euro 4,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2020.
  6. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettere a) e b), 4 e 5, pari a euro 9.574.920 per l'anno 2020 e a euro 9.883.520 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125. All'attuazione dei commi 1, lettere c) e d), 2 e 3, si provvede mediante le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.