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Proposta di modifica n. 28.14 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 28.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. A decorrere dal 1o luglio 2020 l'articolo 25-novies del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è abrogato.
  6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis, pari 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 40 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede per i 20 milioni per il 2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e per i 40 milioni a decorrere dal 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.