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Articolo aggiuntivo n. 27.07 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 27.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  1. Al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica circa i particolari rischi connessi all'uso di veicoli consentiti ai minorenni, la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, e dell'università e della ricerca provvede all'istituzione di una specifica campagna di informazione, sia attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo che mediante l'utilizzo di qualsiasi altro mezzo pubblicitario, in merito all'utilizzo consapevole di veicoli da parte di persone di età inferiore a 21 anni, al fine di favorirne l'uso consapevole, con particolare riguardo al rispetto delle norme del Codice della strada. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca ed il Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per la promozione delle campagne informative di cui al precedente periodo.
  2. All'onere derivante dal precedente comma, complessivamente valutato in 500 mila euro annui, a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.