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Articolo aggiuntivo n. 26.04 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 26.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 23/01/20

  Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2020, all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   « b-bis) i lavoratori possiedono un diploma di laurea almeno triennale, o rivestono ruoli direttivi, ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, così come definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al successivo comma 3.»;
   b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti identificati dai commi 1 e 2, con esclusione dei soggetti individuati dalla lettera b-bis) del comma 1 che abbiano avviato un'attività d'impresa in Italia, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.»;
   c) al comma 5-bis, dopo la parola: «residenza» sono aggiunte le seguenti: «continuativa per almeno 5 anni»;
   d) il comma 5-ter è soppresso.